Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., al termine “telefono” (…) deve essere equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi all’immediata interazione con il mittente. Ne deriva che può integrare il reato la trasmissione di posta elettronica su un telefono attrezzato che, con modalità sincrona, consenta di segnalare l’arrivo di mail con un avvertimento acustico. Diversamente, non sussiste il reato nel caso di invio di mail realizzato tramite computer, giacché, in tal caso, la posta elettronica inviata può essere letta dal destinatario, per nulla avvertito dell’arrivo, solo se e in quanto questi decida di aprirla, realizzandosi una situazione del tutto simile alla ricezione della posta per lettera, cui il destinatario accede per sua volontà (Cass. pen., sez. I, 27.09.2011, n. 36779).