CIRCOSTANZE DEL REATO – ATTENUANTI GENERICHE (ART. 62 BIS C.P.) –DINIEGO E MOTIVAZIONE

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Non sussiste alcun obbligo per il Giudice di giustificare, sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza dei presupposti del diritto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, imponendosi piuttosto la necessità di motivare la positiva meritevolezza, mai scontata in sé né presunta (Trib. Milano, sez. II penale, sentenza n. 12610/2019).

“La concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguatezza della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento” (Cass. pen., sez. IV, n. 44141/2019).

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