OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE – IPOTESI DI INAMMISSIBILITA’

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L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero è inammissibile laddove, come nel caso di specie, l’opponente si limiti “a chiedere in modo generico di svolgere accertamenti e sentire persone, senza indicazione di precise circostanze in ordine alle quali gli stessi dovrebbero essere sentiti a sommarie informazioni”. Ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., infatti, “con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova” (G.i.p. Tribunale di Milano, decreto di archiviazione 16.04.2019).

“In tema di archiviazione, posto che, a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve, di norma, fissare l’udienza camerale per la decisione da assumere nel contraddittorio delle parti, per cui, a parte il caso della intempestività, l’opposizione può essere dichiarata inammissibile, con provvedimento “de plano”, ai sensi dell’art. 410, comma 1, c.p.p., solo quando sia priva dell’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, rimane per converso escluso che il giudizio di inammissibilità possa essere basato su valutazioni di merito concernenti la pretesa inidoneità delle proposte investigazioni ad inficiare la ritenuta infondatezza della notizia di reato” (Cass. pen., sez. pen. III, n. 6587/2016).

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