CIRCOSTANZE DEL REATO – AGGRAVANTE DELL’AVER COMMESSO IL FATTO (OMICIDIO COLPOSO) CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (ART. 589, COMMA 2 C.P.)

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È pacificamente ammessa in giurisprudenza l’applicazione dell’aggravante dell’aver commesso il fatto (omicidio colposo) in violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro anche nelle ipotesi in cui la persona offesa sia soggetto terzo che si trovi nell’ambiente di lavoro (G.u.p. Milano, sentenza 22.09.2016).

“In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., con conseguente perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 u.c., cod. pen., purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi” (Cass. pen., sez. IV, n. 2343/2013).

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