Può riconoscersi all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1 n.6 cod. pen. (l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni) in considerazione del risarcimento accordato alle parti civili dall’assicurazione dello stesso (G.u.p. Milano, sentenza 22.09.2016).
“Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio” (Cass. pen., sez. IV, n. 13870/2009).