Nella nozione di operazioni dolose di cui all’art. 223, co. 2, n. 2 l. fall. rientra senz’altro il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie che, aumentando l’esposizione nei confronti dell’erario, rende prevedibile il dissesto della società (Corte d’Appello Milano, sez. II pen., sent. n. 6824/2018).
“In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2 n. 2 l. fall. attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione dei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società)” (Cass. pen., sez. V, n. 47621/2014).