PROVA DOCUMENTALE – RELAZIONE DEL CURATORE RELATIVA AL FALLIMENTO (ART. 33 L. FALL.)

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La relazione relativa al fallimento ex art. 33 l. fall. va acquisita agli atti del dibattimento in quanto “pacificamente sussumibile nella categoria dei documenti exart. 234 cod. proc. pen.” (Trib. Milano, sez. III pen., sent. n. 607/2019).

“Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società” (Cass. pen., sez. Fer., n. 49132/2013).

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