BANCAROTTA FRAUDOLENTA C.D. IMPROPRIA (ART. 223, CO. 2, N. 1 L. FALL.) – AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

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La fattispecie di bancarotta c.d. impropria di cui all’art. 223, co. 2, n. 1 l. fall., che punisce chiunque abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società commettendo taluno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile, deve ritenersi integrata anche laddove la condotta illecita abbia concorso a determinare un aggravamento del dissesto della società (Nella specie, l’imputato avrebbe dovuto nominare un nuovo organo amministrativo, come stabilito dalla legge, omissione che ha provocato un aggravamento del dissesto della società) (Corte d’Appello Milano, sez. II pen., sent. n. 6824/2018).

“Il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società” (Cass. pen., sez. V., n. 29885/2017).

“In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma 2, n. 1, l. f.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall’art. 41 c.p. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di maturazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato” (Cass. pen., sez. V, n. 16259/2010).

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