BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE – DISTRAZIONE – STATO DI INSOLVENZA – EVENTO DEL REATO – NESSO CAUSALE – NECESSITÀ (L. 267/1942).

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In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la natura di elemento costitutivo del reato del fallimento comporta, da un lato, che non qualsiasi atto distrattivo può di per sé considerarsi reato, dall’altro, che la punibilità non può essere condizionata ad un evento la cui realizzazione prescinda da una compartecipazione soggettiva dell’agente o, ancor peggio, da qualsiasi collegamento eziologico tra la condotta ed il verificarsi del dissesto, in contrasto con i principi di cui agli art. 40, 41, 42, 43 c.p.; ne consegue che la situazione di dissesto che dà luogo al fallimento deve essere rappresentata e voluta (o quanto meno accettata come rischio concreto della propria azione) dall’imprenditore e deve porsi in rapporto di causalità con la condotta di distrazione patrimoniale.

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