L’art. 216, ultimo comma l. fall., nel prevedere che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta previsti nell’articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni non ha stabilito la durata di dette pene accessorie nella misura fissa e inderogabile di anni dieci, ma si è limitata a individuare la durata massima delle stesse, lasciando al giudice di commisurarne l’applicazione in concreto indipendentemente da ogni automatismo, in misura proporzionale, e non necessariamente identica, a quella della pena principale, in applicazione dei criteri di giudizio di cui all’art. 133 c.p. (Cass. pen., sez. V, 31.03.2010, n. 23720).