LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA – RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Studio Legale Penalisti Associati > Le Sentenze > Diritto Penale Sostanziale > Salute e sicurezza sul lavoro > LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA – RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Al coordinatore per la sicurezza compete una posizione di garanzia specifica, diretta ed autonoma. Essa, nei limiti precisati dalla legge, si affianca a quelle degli altri destinatari delle norme antinfortunistiche e si connota per l’effettività e per la concretezza con cui il coordinatore deve vigilare sulla configurazione dei lavori, non potendo la sua attività esaurirsi in una verifica astratta e formale del rispetto delle misure di sicurezza. (Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno ritenuto responsabile il coordinatore per la sicurezza, atteso che lo stesso non aveva verificato l’effettiva attuazione del piano di sicurezza e si era limitato ad un controllo formale) (Cass. pen., sez. IV, 9.10.2014, n. 47283).

Categorie