Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, giacché una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza. L’incidenza causale della condotta distrattiva sul fallimento è, quindi, irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell’interesse patrimoniale della massa creditoria (Cass. pen., 2.10.2014, n. 40981).