La condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale (Cass. pen., sez. Un., 27.01.2011, n. 21039).
COSA GIUDICATA – DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) – REATI FALLIMENTARI – CONDANNA PER BANCAROTTA – IDENTITÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (ART. 216 R.D. N. 267/1942)
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La condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale (Cass. pen., sez. Un., 27.01.2011, n. 21039).