Nel caso di cessione da parte del fallito di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione soltanto qualora possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere” (Cass. pen. Sez. V, Ordinanza n. 9427 del 3.11.2011).