Deve emettersi sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto qualora dalle risultanze processuali agli atti emerga “che il fatto contestato costituisce espressione di una condotta tipicamente adolescenziale ed è privo di significato criminoso e di concreta rilevanza penale per la tenuità delle conseguenze e per l’occasionalità del comportamento” (Trib. minorenni Milano, sent. n. 460/2018).
“Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27, D.P.R. n. 448 del 1988, il requisito della occasionalità del fatto indica un comportamento non necessariamente unico, né coincidente con lo stato di incensuratezza dell’imputato, richiedendo la verifica della natura delle condotte pregresse e, di conseguenza, della ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per un furto di cialde di caffè di modesta entità)” (Cass. pen., sez. VI, n. 27648/2011).
“Qualora nei confronti dei minori degli anni diciotto, imputati del reato di furto di una bicicletta, venga emessa dal g.u.p. sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 1 della l. 5 febbraio 1992, n. 123, il giudizio sulla tenuità del fatto non può essere circoscritto essenzialmente alla considerazione del valore della cosa sottratta e dell’affidamento della stessa pubblica fede, ma deve investire la situazione complessiva, vale a dire il fatto come tale, nei suoi aspetti, in quanto tende a stabilire se esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità. Detta tenuità può essere ritenuta se il fatto sia oggettivamente modesto e sia posto in essere con modalità che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età le quali spesso non riflettono adeguatamente sulle conseguenze della loro condotta” (Cass. pen., sez. IV, 28 dicembre 1994).