L’adeguamento o il non adeguamento del medico alle linee-guida non esclude né determina automaticamente la colpa professionale del predetto, poiché le linee-guida contengono valide indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma il medico è sempre tenuto a esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di quest’ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici (Cass. pen., sez. IV, 11.07.2012, n. 35922).