Per addebitare al soggetto, obbligato ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., la responsabilità dell’evento pregiudizievole non è sufficiente dimostrare la sua concreta conoscenza dell’accadimento che è suo obbligo evitare. Occorre anche provare la possibilità di disporre strumenti a ciò ostativi. La causalità omissiva ha, infatti, natura normativa e non naturalistica e non potrebbe qualificarsi come “posizione di garanzia” quella che annovera soltanto un obbligo di vigilanza, senza che il dovere sia accompagnato da effettivi poteri impeditivi, tali da consentire al soggetto di evitare il verificarsi dell’evento. Si tratta di un profilo di esigibilità della condotta essenziale per consentire l’imputazione di responsabilità penale (cfr. per es. Cass. sez. V, 18 febbraio 2010, Cassa risp. Rieti, CeD Cass. 247316). Questi poteri impeditivi non sono indicati dal precetto legislativo, che si limita a tratteggiare la trama del nesso causale nei casi di omissione colpevole. Essi possono anche essere di portata indiretta ed anche di mera natura sollecitatoria (cfr. Cass., sez. IV, 11 marzo 2010, C., CeD Cass. 247015, in motivazione). Il loro accertamento si modula sulle situazioni concrete in cui si svolge la condotta censurata (Cass. pen., sez. V, 20.07.2011, n. 28932).