RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – NOZIONI DI INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI

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In tema di responsabilità di ente societario per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonostante il primo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 proponga in modo apparentemente alternativo i due criteri (“… nel suo interesse o a suo vantaggio …”), tuttavia, il comma secondo dello stesso art. 5 prevede che l’ente non risponde se il reo ha agito “… nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”; ne consegue che, mancando l’interesse, anche solo concorrente, dell’ente, è del tutto inutile l’eventuale esistenza del solo vantaggio (Ordinanza, Trib. Torino, sez. I, 22.04.2013).

Quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente non all’evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell’art. 25-septies d.lgs 231/2001 (Corte d’Assise, Torino, Sez. II, 14.11.2011).

In tema di responsabilità da reato degli enti, il criterio di imputazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 può essere correlato anche ai reati colposi previsti dall’art. 25 septies, rapportando l’interesse o il vantaggio non all’evento delittuoso, ma alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del reato. Non è possibile ravvisare l’interesse o vantaggio in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all’infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività, ma è sempre necessario procedere a una verifica in concreto (Ordinanza, Trib. Novara, 1.10.2010).

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