RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – NOZIONE DI INTERESSE E VANTAGGIO

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In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 5 comma 1 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede che il fatto, in grado di consentire l’addebito a carico dell’ente, sia commesso dall’autore del reato presupposto nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso; mentre il comma 2 dello stesso art. 5 prevede l’esclusione della responsabilità dell’ente ove il fatto sia stato commesso dalla persona fisica nell’esclusivo interesse proprio o di terzi”. In particolare, la nozione di interesse esprime la proiezione soggettiva dell’autore (non coincidente, peraltro, con quella di “dolo specifico”, profilo psicologico logicamente non imputabile all’ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi “ex ante”. È indefettibile onere del giudice motivare al riguardo puntualmente, vuoi perché l’interesse dell’ente condiziona l’addebito a carico del medesimo, vuoi perché, al contrario, l’assenza dell’interesse rappresenta un limite negativo della fattispecie (Cass. pen., sez. V, 26.04. 2012, n. 40380).

Costituisce interesse rilevante e sufficiente ai fini della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, lo scopo di incremento o quanto meno di consolidamento della posizione della società, che ha costituito la motivazione del reato di truffa ai danni dello Stato (fattispecie relativa al mancato trattenimento delle somme dovute per eccedenze sulle c.d. quote latte) (Trib. Pordenone, 23.07.2010).

Certamente il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente stesso, può essere integrato anche dal vantaggio indiretto, inteso come acquisizione per la società di una posizione di privilegio sul mercato derivante dal reato commesso dal soggetto apicale. Nondimeno, proprio la natura di criterio di imputazione della responsabilità riconosciuto dalla legge richiede la concreta e non astratta affermazione dell’esistenza di un tale interesse o vantaggio, da intendersi rispettivamente come potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante all’ente dalla commissione del reato presupposto (Ordinanza Trib. Milano, 28.04.2008).

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