REATI TRIBUTARI – OMESSO VERSAMENTO – CRISI DI LIQUIDITÀ – ELEMENTO SOGGETTIVO – INSUSSISTENZA – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE (ART. 10-TER, D.LGS. 74/2000)

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Al fine di poter verificare se debba essere chiamato a rispondere di omesso versamento Iva l’imprenditore che non ha versato l’imposta pur avendo pagato lo stipendio ai dipendenti il giudice deve valutare in modo rigoroso gli strumenti adottati dal contribuente al fine di reperire le risorse necessarie all’adempimento delle obbligazioni tributarie (Trib. Roma, sez. VI penale, n. 105/2014).

In tema di mancato versamento dell’Iva, la mancanza di liquidità aziendale al momento della scadenza del termine per pagare non scrimina, di per sé, l’omesso versamento di quanto dovuto, dovendosi analizzare compiutamente le strategie aziendali relative all’arco temporale durante il quale si è realizzata la condotta omissiva e accertare che la società si trovasse in uno stato di illiquidità tale da impedirle di pagare i propri debiti tributari (Trib. La Spezia, 25.09.2013).

Al fine di poter verificare se debba essere chiamato a rispondere di omesso versamento l’imprenditore che non abbia corrisposto l’Iva dovuta debbono essere valutati i dati oggettivi e le scelte operative che, essendo ancorate a criteri razionali e prudenziali nello svolgimento di un incarico professionale, possono essere idonei ai fini della dimostrazione della mancanza dell’elemento psicologico alla base del reato in contestazione (Trib. Milano, sez. I, 20.07.2012).

Non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all’esigenza predetta (Cass. pen., sez. III, 06.11.2013, n. 2614).

Al fine di poter escludere la responsabilità in materia di omesso versamento occorre la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Cass. pen., sez. III, 5.12.2013, n. 5467).

In taluni casi all’elemento oggettivo del reato può non corrispondere quello soggettivo della coscienza e volontà di omissione dei versamenti, non essendosi verificata alcuna scelta idonea a non far debitamente fronte agli obblighi di legge, non risultando dimostrata una consapevole volontà criminosa in chi ha omesso versamenti laddove nel tempo prodromico al rilascio suddetto, la sua condotta gestoria non ha rappresentato una scelta consapevole nel senso dell’astensione ad un adeguato piano di accantonamento organizzativo che consentisse poi l’adempimento dell’obbligo divenuto penalmente rilevante (Cass. pen., 7.02.2014, n. 5905).

(Fattispecie in materia di omesso versamento delle ritenute certificate).

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