“Il sostituto processuale (nominato ex art. 102 c.p.p., dal difensore titolare della difesa tecnica) è legittimato alla difesa tecnica ma non alla costituzione di parte civile nel processo, quando la procura speciale che ha attribuito al difensore, insieme con la nomina a difensore tecnico (ex art. 100 c.p.p.), pure i poteri dispositivi relativi al diritto in contesa propri della parte (artt. 76 e 122 c.p.p.) non lo preveda espressamente”. (Cass. pen., sez. VI, 7.01.2015, n. 2329)
Non integra un’ipotesi di inammissibilità della costituzione di parte civile il caso in cui il sostituto processuale del difensore, a cui il danneggiato abbia rilasciato procura speciale per l’esercizio dell’azione civile, si costituisca parte civile in udienza in presenza del danneggiato (Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).
L’esercizio dell’azione civile nel processo penale, anche nell’ipotesi di costituzione effettuata personalmente dal danneggiato, richiede la sussistenza di un atto di nomina, con procura speciale, conferito ad un difensore che non solo assume la rappresentanza processuale, ma diviene, ipso facto, depositario della legitimatio ad causam attraverso la quale egli può compiere tutti gli atti che la legge riserva al titolare del diritto leso (Cass. pen., sez. III, 25.06.2009, C., CED 244598; Cass. pen., sez. IV, 7.03.1996, p.c. in c. Durant, CED 204985).
“Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente” (Cass. pen., Sez. Un., n. 12213/2017).