Non è ravvisabile alcun profilo di inammissibilità per tardività della costituzione di parte civile laddove il Giudice di prime cure sciolga la riserva sulla costituzione dopo l’apertura del dibattimento. L’art. 491 cod. proc. pen. prevede infatti una decadenza nell’unico caso in cui la parte non abbia sollevato la questione subito dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti da parte del giudice. Sebbene la disposizione sopra richiamata preveda espressamente che il giudice si pronunci immediatamente sulle questioni concernenti la questione di parte civile, dal mancato rispetto di tale tempestività non discende certamente alcuna decadenza per la parte che sia tempestiva nel sollevare l’eccezione. In ogni caso, con riferimento alla tempestività del giudice, può ritenersi che laddove all’udienza precedente il giudice abbia dichiarato la parte civile decaduta dalla possibilità di portare le prove indicate nella lista testi egli abbia implicitamente ritenuto la sua valida costituzione (Corte d’App. Milano, sez. I pen., sent. n. 5781/2018).
“Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 79 c.p.p., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale dovuta al mutamento del giudice.
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art. 484 c.p.p. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l’apertura del dibattimento” (Cass. pen., sez. III, 03.10.2013, n. 44442).