La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2 bis c.p.p. (Cass. pen., sez. Un., 28.04.2011, n. 28451).