Il disposto del nuovo comma 1 ter dell’art. 351 c.p.p., in base al quale “nei procedimenti per i delitti previsti dagli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p., la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal p.m.”, non introduce alcun obbligo di escussione del minore alla presenza dell’esperto, sanzionabile, per il caso di inosservanza, a pena di inutilizzabilità (Cass. pen., sez. IV, 12.03.2013, n. 16981).