IMPUTABILITA’ – INFERMITA’ – VIZIO TOTALE DI MENTE (ART. 88 C.P.)

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Ai sensi dell’art. 88 cod. pen. deve ritenersi non imputabile il soggetto che al momento del fatto era, per infermità, incapace di intendere e volere. Nella fattispecie, il fatto di reato va identificato quale espressione fenomenologica della malattia mentale di cui l’imputata è affetta, una depressione maggiore grave con sintomi psicotici di tipo persecutorio incentrati sulla vittima tale da interferire con la capacità di intendere e volere e di recepire il disvalore dell’atto compiuto, con conseguente esclusione dell’imputabilità della stessa (G.i.p. Monza, sent. n. 666/2018). 

“Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rilevano solo i ‘disturbi della personalità’ che siano di consistenza, intensità e gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione – inoltre – che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Cass. pen., sez. VI, n. 30733/2018).

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