GUIDA IN STATO DI EBREZZA – LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 186 d.p.r. 285/1992.)

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La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, solo qualora non vi sia opposizione dell’imputato e tenuto conto di elementi quali la condotta processuale dello stesso (Fattispecie nella quale è stata applicata la pena su richiesta delle parti a seguito dell’emissione di un decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebrezza – Trib. Lecco , 11.12.2012, 1054).

In tema di trattamento sanzionatorio della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità (articolo 186, comma 9-bis del codice della strada) non è richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione: la legge, infatti, non impone all’imputato alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cass. pen., sez. IV, 31.10.2012, n. 42485).

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