Non integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti ad eccitare sessualmente l’interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul proprio corpo in conseguenza delle altrui “prestazioni vocali” (Cass. pen., 20.06.2012, n. 33546).