FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE – TELEFONATE A PAGAMENTO DAL CONTENUTO EROTICO – ASSENZA DI CONTATTO FISICO SULLA PROPRIA O SULL’ALTRUI PERSONA – LIMITI (ART. 3, L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75)

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Non integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti ad eccitare sessualmente l’interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul proprio corpo in conseguenza delle altrui “prestazioni vocali” (Cass. pen., 20.06.2012, n. 33546).

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