La lesione della reputazione non avvenga solo attraverso l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche ma anche attraverso la divulgazione di comportamenti che alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio (Cass. pen., sez. V, 29.10.2008, n. 40359).
Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è necessario che si adoperino termini che risultino offensivi, in base al significato che essi vengono oggettivamente ad assumere, nella comune sensibilità di un essere umano, collocata in un determinato contesto storico e in un determinato ambito sociale, integrando la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio (Cass. pen., sez. V, 12.12.2013, n. 13350).