DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – PATROCINIO INFEDELE – REATO PROPRIO – PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO (ART. 380 C.P.)

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Per la configurazione del reato di patrocinio infedele, di cui all’art. 380 c.p. – che è reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il “patrocinatore” – non è sufficiente che l’avvocato si renda genericamente infedele nell’adempimento dei doveri scaturenti dall’accettazione dell’incarico affidatogli, essendo necessaria, al contrario, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato; la valenza penale dell’attività del patrono deve ricondursi, infatti, al momento effettivo dell’esercizio della giurisdizione. Tuttavia, neppure è sufficiente che il comportamento produca esclusivamente la lesione dell’interesse concernente il normale funzionamento della giustizia, richiedendo anche la legge, ai fini della consumazione del reato, che sia arrecato un nocumento al soggetto privato. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato nel comportamento del patrocinatore il quale, assuntosi l’incarico di dare corso all’offerta di una somma per il rilascio di un terreno agricolo e, in caso di mancata accettazione, di intimare il precetto per l’esecuzione del rilascio, aveva omesso il compimento di tali atti – ritenuti dalla Corte entrambi extragiudiziali – assicurando, falsamente, di avervi provveduto) (Cass. pen. sez. VI, 19.05.1998, n. 9758).

Il delitto di patrocinio infedele è reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere il “patrocinatore”; ne consegue che, essendo detta qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, ai fini dell’integrazione del reato non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall’accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato (Cass. pen. sez. II, 29.01.2008, n. 6382).

Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche le ”attività prodromiche” alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale (Cass. pen. sez. VI, 21.10.2004, n. 7384).

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