DELITTI CONTRO LA PERSONA – VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (ART. 609 OCTIES C.P.) – ELEMENTI COSTITUTIVI – NECESSARIA PRESENZA CONTEMPORANEA ED EFFETTIVA DEI CORREI NEL LUOGO E NEL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 octiescod. pen. è richiesto che più persone riunite “siano, oltre che compartecipi in punto d’accordo criminoso, anche effettivamente e contemporaneamente presenti nel luogo e nel momento di consumazione del reato (e in ciò la condotta si distingue dal concorso di persone), al fine di apportare un reale contributo, morale e materiale al delitto anche a prescindere dalla necessaria realizzazione di una condotta tipica di violenza sessuale” (nella specie, con riferimento a uno degli episodi contestati, deve ritenersi integrato il delitto in esame avendo entrambi gli imputati, contro la volontà della persona offesa, realizzato in maniera contestuale e simultanea condotte sussumibili nella nozione di atto sessuale, per tale intendendosi non solo l’atto sessuale completo ma qualsiasi atto che “coinvolgendo la corporeità sessuale, è idoneo a pregiudicare la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale del soggetto passivo”) (Trib. Reggio Calabria, sez. dibatt. pen., sent. n. 2477/2019).

“Ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici di cui all’art. 609-bis cod. pen.” (Cass. pen., sez. III, n. 16037/2018).

“La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile” (Cass. pen., sez. III, n. 44835/2018).

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