“A seguito delle modifiche legislative di cui alla legge n. 38 del 2006, il reato di cui all’art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) può configurarsi con due condotte: il procurarsi e il detenere. Le due forme con cui può manifestarsi il reato, anche se sembrano tra loro alternative, hanno tuttavia un elemento comune che è costituito dalla detenzione sia pure momentanea del materiale pedopornografico in capo a colui che se lo procura; non si tratta di due reati diversi, ma di due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato e quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro” (Cass. pen., sez. III, n. 25558/2019).