Il delitto di cui all’art. 570 c.p. è integrato se viene riconosciuta sussistente la volontà di disattendere al proprio dovere di mantenimento, diversamente, nel caso in cui l’imputato provi che la propria situazione di indigenza sia tale da concretizzare un’assoluta impossibilità ad adempiere per cause a lui non imputabili e debitamente documentate, il delitto non potrà considerarsi consumato (Trib. Bergamo, 19.12.2012, n. 3136).
In tema di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, la mera allegazione della sopravvenuta condizione di disoccupazione non esime da responsabilità in ordine al reato di cui si discute, in quanto lo stato di disoccupazione non coincide necessariamente con l’incapacità economica e incombe pur sempre sull’imputato – come per tutte le cause di giustificazione del reato – l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi sintomatici della concreta impossibilità di adempiere (Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2012 n. 41040).