L’omessa contribuzione al mantenimento di un figlio, per diverse mensilità consecutive, integra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 570 c.p. anche nell’ipotesi in cui altri coobbligati o terzi abbiano assolto il compito di soddisfare le esigenze di sostentamento del minore. (Trib. Bergamo, 19.12.2012, n. 3136).
Il reato di cui all’art. 570 c.p. risulta integrato in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi come sanciti in sede di separazione ovvero per successivo di intervento di revisione dei medesimi, senza la necessità di accertare lo stato di bisogno degli aventi diritto. Peraltro tale disposizione si applica solo agli obblighi posti a carico del genitore nei confronti dei figli (minorenni o maggiorenni), con esclusione di quelli posti a carico di un coniuge a favore dell’altro (Cass. pen., sez. VI, 27.09.2012, n. 37363).