DELITTI CONTRO LA PERSONA – MINACCIA – ELEMENTI COSTITUTIVI (ART. 612 C.P.)

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Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione di un male ingiusto, potenzialmente idoneo ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, da parte dell’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima e non appare revocabile in dubbio che l’espressione “vi ammazzo”, pacificamente rivolta dall’imputato alle persone offese, è dotata di tale potenzialità offensiva, soprattutto se collocata in un contesto, come quello in esame, in cui alla minaccia hanno fatto seguito l’aggressione fisica e le lesioni personali provocate alle vittime, a dimostrazione che le minacce erano concrete e per nulla giustificabili dallo stato d’ira. Ne consegue che, essendo configurabile il delitto di cui all’art. 612, c.p., non può trovare applicazione l’esimente di cui all’art. 599 c.p., applicabile solo in relazione ai reati ex artt. 594 e 595 c.p.(Cass. pen., sez. V, 26.06.2013, n. 45673).

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612 c.p. minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè “contra ius”, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio (Cass. pen., sez. V, 23.04.1986).

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