DELITTI CONTRO LA PERSONA – MATERIALE PORNOGRAFICO MINORILE – NOZIONE (ALL’ART. 1 DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL 22 DICEMBRE 2003; ART. 600 TER C.P.)

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Costituisce materiale pornografico minorile, conformemente all’art. 1 della Decisione Quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, che assume valenza definitoria del concetto in assenza di una specifica definizione presente nella legge italiana, anche ai fini di una interpretazione costituzionalmente orientata in osservanza dei principi di tassatività e offensività, quel materiale che “ritrae o rappresenta visivamente un minore implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica”. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 600 ter c.p. nella condotta di un uomo che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da bagno in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi) (Cass. pen., 4.03.2010, n. 10981).

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