Nella violenza privata il condizionamento del soggetto passivo si manifesta con l’attuazione da parte dello stesso di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto o con la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Per effetto, quindi, della condotta criminosa di intimidazione si produce una coercizione comportamentale della vittima (Cass. pen., sez. I, 29.09. 2014, n. 50127; Cass. pen., sez. V, 19.03.2014, 17943).