DELITTI CONTRO LA P.A. – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – ATTI RELATIVAMENTE LIBERI (ART. 348 C.P.)

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Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 348 c.p., assumono rilevanza tutti gli atti comunque caratteristici di una data professione, ricomprendendosi fra gli stessi, oltre agli atti ad essa attribuiti in via esclusiva e il cui compimento integra il reato anche se avviene in modo isolato e gratuito, anche gli atti definiti relativamente liberi, nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito ma il cui compimento, strumentalmente connesso alla professione, resta invece riservato se avviene in modo continuativo, organizzato e remunerato. Il giudice dovrà, quindi, valutare se l’atto possa essere considerato espressione di quella competenza e di quel patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l’individuazione della professione protetta, verificando in particolare con rigore se le modalità di esercizio rivelino all’esterno i caratteri tipici di quell’ordinamento professionale (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

In presenza di atti non riservati per se stessi, perché si possa configurare il reato di cui all’art. 348 c.p. occorre che gli atti vengano svolti abitualmente e vengano posti in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale (Cass. pen., sez. un., 15.12.2011, n. 11545).

Il reato di esercizio abusivo di una professione ricomprende, non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuibili in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Corte d’Appello Campobasso, 25.01.2013, n. 60).

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