DELITTI CONTRO LA P.A. – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – ASSENZA DEL TITOLO IDONEO – MANCATA ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE – ATTIVITÀ SI PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA (ART. 348 C.P.)

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Integra il reato di abusivo esercizio della professione di cui all’art. 348 c.p. lo svolgimento delle attività di psicologo e di psicoterapeuta in assenza di titolo idoneo e di conseguente iscrizione nel relativo albo, requisiti che debbono coesistere ai fini dell’esclusione della fattispecie criminosa. Per effettuare una valida iscrizione all’albo degli psicologi è necessario aver conseguito una laurea in psicologia o, pur in assenza di tale titolo, aver operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, da parte del sociologo clinico, di atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata. (Fattispecie in cui l’imputato aveva compiuto interventi diagnostici e trattamenti terapeutici relativi a balbuzie e depressione). (Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 2013, n. 23843).

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