Ai fini della sussistenza del reato di truffa l’accusa non può limitarsi a contestare l’infondatezza delle pretese avanzate da una società di recupero crediti nei confronti di un privato, poiché tale elemento può avere rilevanza solamente in sede civile, diversamente la truffa richiede la sussistenza di artifici e raggiri (G.I.P. Udine, 21.01.2013).
Nel reato di truffa gli artifici e i raggiri, possono anche non consistere in una particolare sottile e astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli, qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi espediente subdolo, posto in essere per indurre taluno in errore. (Nel caso di specie, infatti, emerge la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa, dal momento che questi, aveva creato una «realtà informatica apparente», attraverso l’annuncio e i successivi contatti quale venditore nei confronti della parte offesa, il quale si era fidato dandogli credito e che si era così determinato a compiere un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per la stessa con corrispondente danno di pari entità) (Trib. Trento., 7.03.2013, n. 20).
In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei due contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifizi e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 17.02.2015, n. 10136).
Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi ponga in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l’elemento materiale della truffa nel silenzio serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali del bene immobile compravenduto ed alle difformità dello stesso rispetto alla originaria concessione edilizia ed al progetto approvato). (Cass. pen., sez II, 19.03.2013, n. 28703).
In tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Cass. pen., sez. II, 8.11.2013, n. 5801).
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza (Cass. pen., sez. II, 14.10.2009, n. 41717).