È pacifica la riconducibilità del garage nei luoghi specificamente “cautelati” nella previsione di cui all’art. 624 biscod. pen. che punisce il furto commesso mediante l’introduzione all’interno di un “edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa” (Trib. minorenni Milano, sent. n. 314/2017).
“Integra il reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora” (Cass. pen., sez. II, n. 22937/2012).