DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER 1 C.P.) –DENARO

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Deve ritenersi integrato il delitto di autoriciclaggio qualora il soggetto agente ponga in essere un’attività volta a impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro proveniente dalla commissione di altro delitto, in modo da ostacolarne la provenienza delittuosa (Nella fattispecie, l’imputato accreditava su un conto corrente una somma di denaro, provento di delitto, impartendo al personale dell’istituto bancario l’ordine di bonificare detto importo su un altro conto corrente) (G.i.p. Varese, ord. 11 gennaio 2017).

Integra il delitto di riciclaggio (o di autoriciclaggio), e non il meno grave delitto di ricettazione, “la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito” (Cass. pen., sez. VI, n. 13085/2013).

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