BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE (ARTT. 216 COMMA 1 N. 1 E 223 R.D. N. 267/1942) – BANCAROTTA RIPARATA – INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE

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Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non sussiste laddove la sottrazione di beni venga compensata da un’attività di reintegrazione del patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento. Deve ritenersi quindi integrata la cosiddetta bancarotta “riparata” nell’ipotesi in cui con finanziamenti bancari e ulteriori flussi in entrata, in alcun modo riconducibili all’attività della società, si sia provveduto volontariamente, prima della dichiarazione di fallimento, al pagamento dei debiti societari (dipendenti, fornitori, banche). (Nel caso di specie l’assenza di connessione dei flussi in entrata con l’attività societaria è resa palese dalle seguenti considerazioni: i soggetti che effettuano i versamenti sono soggetti che hanno beneficiato delle uscite, gli importi versati sono sproporzionati rispetto agli incassi tipici dell’attività svolta dalla società, gli importi non vengono registrati come corrispettivi o ricavi della società) (Trib. Lecco, sez. II pen., sent. n. 883/2018).

“La bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati” (Cass. pen., sez. V, n. 57759/2017).

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