Il presupposto cautelare del “fumus commissi delicti” nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale. (Nella specie, il Tribunale del riesame, sindacando incidentalmente come irregolare la registrazione del marchio comunitario del “cubo di Rubik” come marchio di forma, aveva annullato il decreto di sequestro del p.m.) (Cass. pen., sez. 2.02.2010, n. 4217).