CIRCOSTANZE DEL REATO – ATTENUANTI GENERICHE (ART. 62 BIS C.P.) – RESIPISCENZA E CONDOTTE RIPARATORIE

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“La totale assenza di segni di resipiscenza e di condotte riparatorie sono elementi che ostano alla concessione delle attenuanti generiche” (Nella fattispecie, con riferimento al reato di sottrazione internazionale di minore perpetrato dal padre, l’estrema gravità della condotta, la programmazione dettagliata del fatto, il trasferimento in un altro Stato con affidamento della minore a persone estranee e la deliberata volontà di trattenere la stessa nonostante l’accoglimento da parte del Tribunale del luogo estero delle richieste della madre giustificano il ricorso alla pena massima) (Corte d’Appello Brescia, sez. I pen., sent. n. 3275/2018).

“Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice indichi delle ragioni plausibili a sostegno del rigetto della richiesta avanzata a tale riguardo dall’imputato, senza che risulti necessaria la contestazione o l’invalidazione degli elementi sui quali si fonda la richiesta di concessione delle attenuanti in questione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che aveva considerato elementi non sufficienti a fondare un giudizio di meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche il buon comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato e l’offerta di riparare il danno, in rapporto ad una non resipiscenza mostrata nel corso del giudizio)” (Cass. pen., sez. II, n. 45785/2017).

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