MISURE CAUTELARI PERSONALI – SOTTRAZIONE ALL’ESECUZIONE – DICHIARAZIONE DI LATITANZA (ART. 295 C.P.P.)

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Ai fini dell’accertamento della volontaria sottrazione all’esecuzione della misura cautelare occorre dimostrare la consapevolezza dell’imputato della possibilità che sia emesso nei suoi confronti un provvedimento restrittivo, non essendo necessaria la conoscenza dell’avvenuta emissione (Nella fattispecie, “l’estrema gravità dei fatti lascia presumere la certa conoscenza da parte del prevenuto sia dell’emissione della misura cautelare che dell’instaurazione di un processo penale […] posto che l’imputato era ben consapevole del fatto che la moglie aveva instaurato la procedura civilistica per chiedere l’immediato rimpatrio della minore e la messa a disposizione della stessa alla madre”) (Corte d’Appello Brescia, sez. I pen., sent. n. 3275/2018).

“In tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell’accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l’interessato era a conoscenza dell’avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o mandato poteva essere emesso nei suoi confronti” (Cass. pen., sez. II, n. 47852/2016).

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