BANCAROTTA FRAUDOLENTA – PUNIBILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO (C.D. TESTA DI LEGNO)

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Laddove si riscontri un’amministrazione solo apparente da parte dell’amministratore di diritto e sebbene quindi le condotte di gestione della società siano materialmente realizzate dall’amministratore di fatto, ivi comprese le eventuali condotte criminose, l’amministratore di diritto non può andare esente da responsabilità. Dall’assunzione della relativa carica, infatti, discende per l’amministratore, tra gli altri, anche il potere – dovere di controllare il corretto funzionamento dell’impresa di fatto gestita da altri (Nella fattispecie, non può dubitarsi che gli amministratori di diritto avessero consapevolezza che l’assunzione della carica formale fosse strumentale proprio a commettere degli illeciti. Essi venivano infatti retribuiti mensilmente proprio per la mera assunzione della carica formale, senza svolgere alcuna attività professionale all’interno della società) (Trib. Lodi, sez. pen., sent. n. 234/2016).

 

Quand’anche l’amministratore di diritto non abbia poteri gestori nella società è tenuto a vigilare sulla stessa al fine di accertare che tutte le attività si svolgano in conformità della legge. Non può pertanto esimersi dallo svolgere i compiti espressamente attribuitigli dalla legge (nella specie, obbligo di tenere e conservare le scritture contabili): l’eventuale inosservanza è da sé sola fonte di responsabilità penale (Corte d’Appello Milano, sez. II pen., sent. n. 6824/2018).

“In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto” (Cass. pen., sez.V, n. 54490/2018).

“In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell’effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari” (Cass. pen., sez. V, n. 43977/2017).

“Sussiste la responsabilità dell’amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l’amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all’interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (Cass. pen., sez. V, n. 44826/2014).

“Nel reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore della società che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica da parte della cd testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono infatti sufficienti per l’affermazione di responsabilità” (Cass. pen., sez. V, n. 4892/1997).

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