REATI TRIBUTARI – OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D. LGS. 74/2000) – SOCIETA’ CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO

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Perché il reddito di un’impresa non residente in Italia possa essere oggetto di tassazione occorre procedere ad una valutazione delle caratteristiche dell’attività svolta nel territorio italiano. In particolare è necessario accertare l’eventuale svolgimento di un’attività imprenditoriale tramite una stabile organizzazione in Italia. Sulla base delle elaborazioni normative nazionali ed internazionali perché dunque il concetto di stabile organizzazione possa ritenersi integrato occorre far riferimento a specifici indici tra cui rileva la presenza in Italia di una sede fissa di affari in cui l’impresa straniera eserciti in tutto o in parte la sua attività (Trib. Lodi, sez. pen., sent. n. 234/2016).

“In tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi di cui all’art. 5 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si configura la “stabile organizzazione”, da cui deriva l’obbligo fiscale di un soggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua in Italia la sua attività mediante un’organizzazione di persone e di mezzi (cd. estero-vestizione della residenza fiscale); si ha, invece, una “società schermo”, nell’ipotesi in cui l’ente, anche se allocato formalmente all’estero, è privo di concreta autonomia e costituisce solo una copertura attraverso la quale agisce la persona fisica, che è la titolare effettiva dell’attività economica e che, di conseguenza, è tenuta agli adempimenti fiscali” (Cass. pen., sez. III, n. 50151/2018).

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