Se dagli atti processuali emerge che la condotta posta in essere dal minore è espressione di un comportamento tipicamente adolescenziale e risulta priva di significato criminoso e di concreta rilevanza penale, tenuto conto della tenuità delle conseguenze e dell’occasionalità del comportamento, può essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (Fattispecie in cui veniva emessa sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti di persona minore di età imputata del reato di cui all’art. 648 c.p. perché al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, consapevole della provenienza delittuosa del bene, utilizzava un cellulare provento del delitto di appropriazione di cosa smarrita sostituendo la scheda sim rinvenuta all’interno con la propria).
Ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988 – nel processo a carico di imputati minorenni – devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito. L’occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore (Cass. pen., sez. II, 13.07.2010, n. 32692).
In relazione al possesso di grammi 3,76 di marijuana con modalità e in circostanze tali da non apparire destinata a un uso esclusivamente personale, si ritiene di dover dichiarare non luogo a procedere nei confronti del minore per irrilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988. Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità dell’imputato alla luce dell’esito della relazione di servizio, del verbale di sequestro, nonché delle dichiarazioni del prevenuto che ha in sostanza ammesso i fatti; tuttavia trattasi di giovane incensurato, mai più coinvolto, dopo i fatti per cui è processo, in altra attività avente rilevanza penale. Rilievo va, inoltre, attribuito alla personalità del ragazzo, quale emersa dagli atti di causa: egli infatti è risultato affetto da ritardo mentale. Il reato contestato deve, perciò, essere inquadrato nella sua giusta luce e ritenuto un fatto tenue e occasionale, espressione di una condotta tipica dell’età e soprattutto dell’immaturità dell’imputato che, date le sue condizioni personali, ha certo aderito alla condotta criminosa, maturata in un gruppo di coetanei alcuni dei quali maggiorenni, con immaturità e scarsa consapevolezza. Il fatto non può, perciò, essere ritenuto indicativo di devianza e fonte, quindi, di allarme in ordine a futuri comportamenti (Trib. Minorenni di Cagliari, 22.02.2012, n. 33).