RESPONSABILITÀ MEDICA – ELEMENTO SOGGETTIVO – CONDOTTA ADERENTE AD ACCREDITATE LINEE GUIDA – DECRIMINALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE QUALIFICATE DALLA SOLA COLPA LIEVE (ARTT. 589, 590 C.P., ART. 3 L. 189/2012)

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La restrizione della portata dell’incriminazione ha avuto luogo attraverso due passaggi: l’individuazione di un’area fattuale costituita da condotte aderenti ad accreditate linee guida e l’attribuzione di rilevanza penale, in tale ambito, alle sole condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche. Nell’indicata sfera fattuale, la regola d’imputazione soggettiva è ora quella della (sola) colpa grave; mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante (Cass. pen., 29.01.2013, n. 16237).

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