Il convincimento del giudice in ordine alla responsabilità penale dell’imputato costituisce un presupposto logico essenziale del procedimento dispositivo della messa alla prova, alla luce della natura penale da attribuire all’istituto e in ossequio ai principi di legalità, presunzione di non colpevolezza e diritto di difesa. Deve ritenersi, pertanto, che la confessione dell’imputato non costituisca presupposto dell’istituto (Corte d’App. Milano, sez. pen. per i minorenni, sent. n. 97/2018).
“In tema di procedimento minorile, ai fini dell’ammissione al beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, la confessione da parte del minore non integra un presupposto necessario, ma rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull’evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale” (Cass. pen., sez. I, n. 40512/2017).